Sez. L, Sentenza n. 2634 del 19/03/1994 (Rv. 485802 - 01)
Agenzia (contratto di) - Diritto di esclusiva | Elemento non essenziale del contratto - Conseguenze - Derogabilità per volontà delle parti e non spettanza del diritto alla provvigione per gli affari conclusi dal preponente - Rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera ex art. 6 accordo economico del 10 ottobre 1951 - Estensione.
Agenzia (contratto di) - Diritto di esclusiva
Secondo la disciplina normativa del contratto di agenzia, il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto stesso ed è, quindi, derogabile per volontà delle parti, con l'ulteriore conseguenza che la deroga all'esclusiva in favore dell'agente comporta che a questo non spetta il diritto, sancito dall'art. 1748 cod. civ., alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dal preponente; tale derogabilità è prevista anche dalla disciplina collettiva dei rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera, di cui all'art. 6 dell'accordo economico collettivo nazionale del 10 ottobre 1951, reso efficace "erga omnes" con il d.P.R. del 18 marzo 1961, n. 387.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)