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Sez. 1, Sentenza n. 6215 del 09/12/1985 (Rv. 443345 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DECLARATORIA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DI UNO DEI "BONA MATRIMONII" DA PARTE DI UNO SOLTANTO DEI CONIUGI - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443345-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DECLARATORIA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DI UNO DEI "BONA MATRIMONII" DA PARTE DI UNO SOLTANTO DEI CONIUGI - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO - CONDIZIONI - LIMITI.*

La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per esclusione di uno dei "bona matrimonii" da parte di uno soltanto dei coniugi, contiene Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, e non può essere quindi resa esecutiva dalla Corte d'appello, solo quando detta esclusione, alla stregua di un'indagine che il giudice della delibazione deve compiere sulla base della medesima sentenza delibanda, risulti rimasta nella sfera psichica del suo autore, e non anche, pertanto, nel diverso caso in cui sia stata manifestata all'altro coniuge, tanto se questi si sia limitato a prenderne atto, quanto se abbia positivamente consentito a tale difformità fra volontà e dichiarazione. (V 2025/85, mass n 439934; (V 5026/82, mass n 422952).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)