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Sez. U, Sentenza n. 5026 del 01/10/1982 (Rv. 422952 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO SUL PRESUPPOSTO DELL'ESCLUSIONE DEL "BONUM SACRAMENTI" DA PARTE D'UNO DEGLI SPOSI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422952-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO SUL PRESUPPOSTO DELL'ESCLUSIONE DEL "BONUM SACRAMENTI" DA PARTE D'UNO DEGLI SPOSI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ - CONDIZIONI.*

Il principio, secondo il quale la sentenza di nullità del matrimonio concordatario, pronunciata dal tribunale ecclesiastico, può essere dichiarata esecutiva dalla Corte d'appello solo se non contenga Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2 febbraio 1982, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 (limitatamente all'attuazione dell'art. 34 sesto comma del concordato) e dell'art. 17 secondo comma della legge 27 maggio 1929 n. 847, comporta, qualora la suddetta nullità sia stata pronunciata "ex capite exclusionis boni sacramenti" da parte di uno degli sposi, che la delibazione medesima è consentita quando tale esclusione sia stata manifestata all'altro coniuge, tanto se costui si sia limitato a prenderne atto, quanto se abbia positivamente consentito alla difformità fra volontà e dichiarazione, non anche quando detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore. Detta contrarietà all'ordine pubblico italiano, infatti, alla stregua del contenuto dell'indicata pronuncia della Corte costituzionale, deve ravvisarsi quando risultino lesi non solo i principi supremi dell'ordinamento costituzionale ma anche i principi fondamentali, essenziali e caratterizzanti dell'ordinamento italiano, posti dalla Costituzione od anche dalle leggi, sia pure con il limite derivante dalla peculiarità dei rapporti fra stato e Chiesa, e, pertanto, mentre non ricorre nella prima delle riportate ipotesi, riconducibile ad un accordo di tipo simulatorio, sussiste nella seconda, caratterizzata da una situazione di mera riserva mentale, cui gli essenziali ed inderogabili principi dell'ordinamento italiano, in tema di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, non consentono di riconoscere alcuna Rilevanza giuridica. (V 3024/82, mass n 420953).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)