Sez. 3, Sentenza n. 10982 del 10/12/1996 (Rv. 501174 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Istituti tecnici commerciali - danni a docenti - Responsabilità del Ministero Pubblica Istruzione - Esclusione - Responsabilità dell'istituto - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Rispondono direttamente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., gli Istituti tecnici commerciali e non il Ministero della Pubblica Istruzione dei danni a terzi (tra i quali sono ricompresi anche i docenti), cagionati dalle cose che hanno in custodia (nel caso di specie attrezzature all'interno dell'edificio scolastico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Regio Decr. Legge 21/09/1938 num. 2038 art. 3, DPR 21/07/1959 num. 1409
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)