Sez. 1, Sentenza n. 9089 del 12/09/1998 (Rv. 518864 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Liceo scientifico - Personalità giuridica e capacità processuale dell'istituto - Esclusione - Rappresentanza processuale del Ministro della P.I. - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Il liceo scientifico, a differenza dell'Istituto tecnico (cui la legge n. 889 del 1931 riconosce la personalità giuridica), è un'entità sfornita di personalità giuridica e di capacità di stare in giudizio; sicché, trattandosi di amministrazione dello Stato, la sua rappresentanza processuale spetta esclusivamente, in forza della legge n. 260 del 1958, al Ministro della Pubblica Istruzione.
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1931 num. 889, Legge 25/03/1958 num. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)