Sez. T, Ordinanza n. 7648 del 30/03/2026 (Rv. 678352-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Accertamento dei redditi - Metodo analitico-induttivo - Interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presunzione legale di ricavi non contabilizzati e occulti - Contenuto - Prelevamenti e anche versamenti bancari non giustificati - Prova presuntiva contraria a carico del contribuente - Incidenza costi produzione - Detrazione - NecessitĂ . TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di accertamento dei redditi con metodo analitico-induttivo, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente non solo da prelevamenti, ma anche da versamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può opporre prova presuntiva contraria, anche eccependo un'incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, che devono pertanto essere detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)