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Sez. T, Ordinanza n. 1423 del 22/01/2026 (Rv. 677142-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Imprenditore - Accrediti e addebiti in conto corrente - Riconducibilità all'attività economica - Presunzione legale - Prova contraria - Contenuto. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677142-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

Ai sensi degli artt. art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tutti i movimenti sui conti bancari dell'imprenditore - sia i versamenti sia i prelevamenti, in quanto ricavi riconducibili all'attività economica o utili destinati al reimpiego nell'attività produttiva per l'acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel ciclo produttivo - si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l'indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)