Sez. U, Sentenza n. 2688 del 04/05/1981 (Rv. 413453 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DI CASSAZIONE - TERMINI PROCESSUALI - RIDUZIONE ALLA META - APPLICABILITA ANCHE AL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DI CASSAZIONE - TERMINI PROCESSUALI - RIDUZIONE ALLA META - APPLICABILITA ANCHE AL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la riduzione alla meta dei termini processuali nel procedimento di Cassazione, prevista dall'art 82 n. 3 del DPR 16 maggio 1960 n 570 (nel testo modificato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147), opera, in virtu, dell'art 41 cod proc civ in relazione al primo comma del successivo art 369, anche con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, pertanto, va dichiarato improcedibile se depositato nella cancelleria della suprema Corte dopo il decorso di dieci giorni dalla notificazione. (Conf 1303/81, mass n 411902; (Conf 81/81, mass n 410472; (Conf 5543/80, mass n 409411).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)