Sez. U, Sentenza n. 81 del 07/01/1981 (Rv. 410472 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - DEPOSITO - TERMINE - RIDUZIONE ALLA META - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - DEPOSITO - TERMINE - RIDUZIONE ALLA META - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la riduzione alla meta dei termini processuali nel procedimento di Cassazione, prevista dall'art 82 n 3 del DPR 16 maggio 1960 n 570, nel testo modificato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147, opera anche con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, pertanto, va dichiarato improcedibile, ove depositato nella cancelleria della suprema Corte dopo il decorso di dieci giorni dall'ultima notificazione. (Conf 3668/79, mass n 400085; (Conf 2740/77, mass n 386397).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)