Sez. 2, Sentenza n. 8122 del 27/07/1999 (Rv. 528991 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti costituenti elementi di prova diretti a corroborare censure per "errores in iudicando" - Produzione - Ammissibilità - Esclusione - Documenti attinenti alla regolarità della costituzione del rapporto processuale nelle precedenti fasi di merito - Produzione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
L'inammissibilità della produzione in sede di legittimità di atti e documenti non prodotti in precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'art. 372 cod. proc. civ., riguarda non solo quelli costituenti nuovi elementi di prova intesi a corroborare le censure di "errores in iudicando", ma altresì quelli attinenti alla regolarità della costituzione del rapporto processuale e dei relativi soggetti nelle precedenti fasi del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)