Sez. L, Sentenza n. 9033 del 06/07/2000 (Rv. 538287 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti non riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso e del controricorso - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso (nella specie, la S.C. ha escluso l'integrazione della produzione documentale, relativa ai poteri rappresentativi delle persone indicate come legali rappresentanti di una società, cui quest'ultima era stata invitata con ordinanza del giudice di secondo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)