diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5853 del 17/11/1984 (Rv. 437529 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - MODALITÀ E CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437529-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - MODALITÀ E CRITERI.*

In ipotesi di uscita del socio da una società di persone la conseguente definizione dei rapporti fra socio e società, che va attuata attraverso la liquidazione della quota del socio uscente, deve essere effettuata tenendo presenti i criteri stabiliti in relazione alla divisione del patrimonio sociale, con la conseguenza che ove oggetto del conferimento non sia stata la proprietà della cosa conferita, ma solo il godimento della stessa, oggetto della liquidazione - cui ha diritto il socio uscente - non può essere una somma di denaro pari al valore della proprietà del bene - mai entrata nel patrimonio della società - ma una somma che corrisponda all'utilità che la società ricava dall'essere titolare di un diritto di godimento. (V 2171/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)