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Sez. 3, Sentenza n. 2713 del 29/05/1978 (Rv. 392094 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA - ESTINZIONE UNILATERALE AD OPERA DELL'ENTE PROPRIETARIO DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE CON L'ASSEGNATARIO PER SEMPLICE SCADENZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392094-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA - ESTINZIONE UNILATERALE AD OPERA DELL'ENTE PROPRIETARIO DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE CON L'ASSEGNATARIO PER SEMPLICE SCADENZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA.*

La pendenza del procedimento per la cessione in proprieta di un alloggio economico e popolare, al quale sia stato ammesso l'assegnatario del medesimo, e di per se ostativa, a prescindere dalla legittimita o meno della ammissione alla procedura di riscatto, a che il rapporto di locazione fra l'assegnatario e l'ente proprietario possa essere estinto unilateralmente da quest'ultimo per semplice scadenza del termine contrattuale, occorrendo, a tal fine, l'intervento di una causa estintiva ovvero risolutiva del rapporto stesso per l'inadempimento del conduttore. (V 1535/71, mass n 351897).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1596, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)