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Sez. L, Sentenza n. 4375 del 25/10/1989 (Rv. 463954 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INAIL E ALL'INPS - DIVERSITÀ DI FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463954-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INAIL E ALL'INPS - DIVERSITÀ DI FUNZIONE.*

La legge n. 833 del 1978 - istitutiva del servizio sanitario nazionale -, pur prevedendo fra i propri obiettivi (art. 2) anche la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro, impronta l'attuazione della riforma sanitaria ad un criterio di gradualità (art. 57), sicché, in difetto di una nuova normativa, restano tuttora affidate all'i.N.A.I.L. le prestazioni sanitarie di carattere medico - legale (come quelle di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 66 del d.P.R. n. 1124 del 1966: "cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti sanitari; fornitura di apparecchi di protesi), in osservanza di un principio di salvaguardia (ribadito anche da norme successive: art. 5 d.l. n. 663/79; art. 1, quarto comma legge n. 33/80; art. 71, secondo e sesto comma d.l. n. 463/83; legge n. 638/83) degli specifici livelli di trattamento assicurati agli invalidi del lavoro dalla vigente legislazione in materia: ciò con la conseguenza che, mentre è da escludersi ogni assorbimento in parte qua delle funzioni dell'istituto suddetto in quelle dell'i.N.P.S., in attesa di una disciplina che regoli gli aspetti previdenziali delle prestazioni sanitarie (riferendole al rapporto di utenza del servizio nazionale e non ai singoli rapporti giuridici previdenziali), le assicurazioni permangono distinte e con una diversa area di Competenza, escludendosi perciò l'esistenza di un'imposizione contributiva duplicata o ripetitiva, sebbene a volte identiche siano le prestazioni, come appunto quelle sanitarie, in quanto i rispettivi pagamenti sono imputabili a titoli differenziati (costituiti, per l'i.N.A.I.L., da un infortunio dipendente da causa violenta ed implicante inabilità non minore di tre giorni e, per l'i.N.P.S., da Invalidità o da vecchiaia), di guisa che l'effettuazione dell'uno non esclude l'Obbligo dell'altro. (V 5183/87, mass n 453791).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 57 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 75, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 5 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 71, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)