Sez. 2 - , Sentenza n. 38818 del 07/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019) Rv. 277091 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Sentenza penale - Motivazione - Mancanza o contraddittorietà in genere - Criteri di riconoscibilità del vizio - Valutazione frammentaria dei singoli punti della motivazione - Esclusione - Collegamento di ogni punto con gli altri - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)