Sez. 1, Sentenza n. 20030 del 18/01/2024 Ud. (dep. 21/05/2024) Rv. 286492-01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Mancanza o contraddittorietà della motivazione - Criteri di riconoscibilità del vizio - Valutazione frammentaria dei singoli punti - Esclusione - Collegamento di ogni punto con gli altri - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
Il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza). (Conf.: n. 8411 del 1992, Rv. 191487-01).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)