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Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 21/01/2016 (Rv. 638669 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO | Rilevanza esclusiva - Sussistenza - Esclusione - Enunciazioni riportate in motivazione - Rilevanza concorrente - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638669-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO

La portata di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali contenute nella parte dispositiva, ma anche delle enunciazioni riportate nella motivazione, la quale, nelle decisioni di accertamento e di condanna, incide sul momento precettivo della pronuncia tanto da considerarsi integrativa del dispositivo stesso, supplendo, eventualmente, alle lacune di questo in quanto rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice. (Nella specie, il giudice di secondo grado non aveva espressamente disposto sulla sorte delle spese del giudizio di primo grado liquidate in favore dei terzi chiamati, precisando, peraltro, che la riforma della decisione impugnata era limitata ai rapporti tra parte attrice e parte convenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)