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Sez. U, Sentenza n. 2874 del 17/03/1998 (Rv. 513735 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Da parte del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Motivazione - Rilevanza ai fini della individuazione della portata della sentenza - Considerazione - Necessità - Fattispecie relativa ad interpretazione di decisione del Consiglio di Stato.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513735-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Il giudice di merito, nell'accertamento della portata del giudicato esterno - sindacabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. -, non deve soltanto tenere conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, ma deve individuare anche l'essenza e l'effettiva portata della decisione, che vanno ricavate non soltanto dal dispositivo, ma anche dalla motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., in relazione ad una decisione del Consiglio di Stato, il cui dispositivo era di rigetto dell'appello, aveva dato rilievo anche alla relativa motivazione, in cui era precisato che i contributi previdenziali da restituire ai lavoratori ricorrenti in primo grado, indicati nel loro ammontare nella sentenza appellata, erano solo quelli il cui onere era gravato sui lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)