Sez. L, Sentenza n. 16215 del 10/07/2009 (Rv. 609381 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Prova - Valutazione - Proposizione di altro giudizio nei confronti del soggetto interposto per differenze retributive - Valore confessorio - Esclusione - Prova indiziaria - Sussistenza - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di una situazione di interposizione nel rapporto di lavoro, non può essere attribuito valore confessorio alla circostanza che il lavoratore abbia proposto altro ricorso, per differenze retributive, nei confronti del soggetto interposto, identificandolo quale reale datore di lavoro, in quanto tale circostanza costituisce un elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)