Sez. 2, Sentenza n. 6750 del 05/05/2003 (Rv. 562584 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI | Ammissioni - Valore di confessione - Esclusione - Prova indiziaria - Configurabilità - Conseguenze in punto di motivazione - Sottoscrizione anche della parte - Valore confessorio - Condizioni.
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI
Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem" non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. Ne consegue che incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudice del merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto di citazione senza specificare se esso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza o meno dell'"animus confitendi", mentre è configurabile vizio di motivazione allorché, mancando la sottoscrizione della parte, il giudice si limiti a fondare il proprio convincimento sull'elemento indiziario costituito dalla ammissione del procuratore, tralasciando completamente altre risultanze probatorie (nella specie: una prova testimoniale) di segno contrario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)