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Sez. 1, Sentenza n. 4639 del 06/09/1985 (Rv. 442097 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - INTOLLERABILITÀ DELLA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA DOVUTA AD ASTENIA SESSUALE DI UNO DEI CONIUGI E AD INTOLLERANZA E RECRIMINAZIONI DELL'ALTRO - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - CRITERI - SECONDO DI DETTI COMPORTAMENTI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442097-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - INTOLLERABILITÀ DELLA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA DOVUTA AD ASTENIA SESSUALE DI UNO DEI CONIUGI E AD INTOLLERANZA E RECRIMINAZIONI DELL'ALTRO - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - CRITERI - SECONDO DI DETTI COMPORTAMENTI - RILEVANZA.*

La pronuncia di addebitabilità della separazione personale dei coniugi, a norma dell'art. 151 secondo comma cod. civ., postula che la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, o di grave pregiudizio per la prole, giustificativa della separazione stessa, sia imputabile a comportamenti coscienti e volontari. Pertanto, in relazione alla frattura fra i coniugi, che derivi dalla astenia sessuale dell'uno, a causa di malattia, e da intolleranze e recriminazioni dell'altro, in reazione a tale disfunzione, assume Rilevanza, al fine indicato, il secondo dei predetti comportamenti, in quanto, a differenza del primo, implica una volontaria inosservanza degli obblighi di assistenza e comprensione verso l'altro coniuge. (V 5632/82, mass n 423408).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)