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Sez. 1, Sentenza n. 5632 del 28/10/1982 (Rv. 423408 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423408-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Anche dopo l'abolizione della separazione personale dei coniugi per colpa, il nuovo concetto di addebitabilità della separazione, in presenza di fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare pregiudizio grave all'educazione della prole, è assimilabile a quello di imputabilità, e va inteso come riferibilità al comportamento volontario di una persona capace di intendere e di volere di Atti contrari al perdurare del vincolo coniugale. Pertanto, il giudice della separazione può valutare e porre a base del proprio convincimento tutti quei fatti che rendono intollerabile la convivenza dei coniugi, indipendentemente da precise tipizzazioni, avendo riguardo non soltanto a situazioni di sofferenza fisica, ma anche ad afflizioni morali e sentimentali direttamente o indirettamente (con tolleranza di ingiuste interferenze di terzi estranei) imputabili all'altro coniuge. (nella specie, è stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che aveva individuato il fondamento dell'addebitabilità della separazione al marito nell'errata scala di valori da costui applicata alla convivenza matrimoniale, nella quale la moglie avrebbe dovuto subire una posizione di soggezione nei confronti della suocera convivente ed una totale emarginazione dalle decisioni e dall'ordinaria conduzione della famiglia). (Conf 6775/81, mass n 417667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)