Sez. 1, Sentenza n. 10932 del 08/08/2001 (Rv. 548877 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE | Pronunce costitutive - Ammissibilità - Obbligo a contrarre - Esecuzione in forma specifica - Pronuncia ex art. 2932 cod. civ. - Configurabilità.
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE
Nell'arbitrato rituale, gli arbitri - in analogia a quanto disposto dall'art. 2908 cod. civ. per l'autorità giudiziaria - hanno il potere di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti e, quindi, di rendere sentenze costitutive, con la conseguenza che rientra nei loro poteri anche la pronuncia di una decisione volta a dare esecuzione, in forma specifica ed ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., all'obbligo di contrarre assunto con un contratto preliminare, ovvero di trasferire un determinato diritto, in adempimento di un'obbligazione precedentemente contratta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)