Sez. 1, Sentenza n. 678 del 11/02/1991 Cc. (dep. 23/03/1991) Rv. 186682 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - In genere. | Poteri - Doveri del giudice.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - In genere.
L'indagine che il giudice deve compiere al fine dell'emissione, della revoca o della modificazione delle misure cautelari personali, deve riguardare le modalità e le circostanze del fatto, enucleando dalla condotta complessiva dell'imputato gli elementi concreti di valutazione da porre a fondamento del provvedimento, e tenendo conto della di lui personalità, desunta dai precedenti penali e giudiziari, nonché dell'ambiente in cui il delitto è maturato, della vita anteatta dell'imputato e di tutti gli altri elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen.. Da tali elementi, a carattere oggettivo, il giudice deve pervenire, con adeguata e logica motivazione, alla formulazione della prognosi di pericolosità dell'imputato, a salvaguardia delle esigenze di tutela della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta globalità di futuri eventi criminosi, nell'ipotesi di applicazione di una misura di coercizione personale, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)