Sez. 3, Sentenza n. 24123 del 21/07/2016 Cc. (dep. 16/05/2017) Rv. 270509 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione criminosa - Precedenti giudiziari - Valutazione - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, prevista dall'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari, i quali rilevano, oltre che ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere ex art. 133 cod. pen., in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)