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Sez. 1, Sentenza n. 3406 del 08/05/2000 Cc. (dep. 13/06/2000) Rv. 216173 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Ordinanze di rinvio dell'udienza e di rimessione del procedimento ad altra sezione - Inoppugnabilità - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216173-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Per il principio di tassatività delle impugnazioni, le ordinanze di rinvio dell'udienza e di rimessione del procedimento ad altra sezione dello stesso organo giudiziario (nella specie, tribunale militare) non sono impugnabili, né possono considerarsi abnormi, in quanto, al più, sono viziate di nullità, allorché abbia partecipato alla loro deliberazione un giudice incompatibile, la cui dichiarazione di astensione sia stata già accolta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)