Sez. 1, Ordinanza n. 928 del 19/05/1975 Cc. (dep. 30/05/1975) Rv. 130118 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SCARCERAZIONE PER DECORSO DEI TERMINI - NUOVA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SCARCERAZIONE PER DECORSO DEI TERMINI - NUOVA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - CONDIZIONI.*
Il potere di ordinare nuovamente la cattura dell'imputato e attribuito dall'art 272, decimo e undicesimo comma, cod proc pen soltanto al giudice istruttore, il quale puo esercitarlo in Sede di ordinanza di rinvio a giudizio, ed ai giudici di primo e di secondo grado, i quali possono provvedervi esclusivamente con la sentenza. Si tratta di un potere eminentemente discrezionale e non di un effetto derivato ex se dal passaggio del procedimento dalla fase istruttoria a quella del giudizio di primo o di secondo grado. Da tale disciplina consegue che il potere di ordinare la cattura ai sensi del nuovo testo dell'art 272, decimo ed undicesimo comma, cod proc pen non puo in alcun caso essere esercitato dal pretore o dal Presidente del collegio giudicante a norma dell'art 273 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 10, Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 11, Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)