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Sez. 6, Sentenza n. 12729 del 17/10/1994 Ud. (dep. 22/12/1994) Rv. 199996 - 01

Partiti politici | Finanziamento illecito - Elezioni comunali, provinciali, del sindaco e del presidente della provincia - Sanzioni applicabili - Operatività in materia di sanzioni della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/199996-01

Partiti politici

In tema di reati concernenti illeciti finanziamenti a partiti politici, le previsioni di cui all'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, primo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659, restano sicuramente operanti in relazione alle elezioni comunali. La Legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ha innovato integralmente la materia è, infatti, applicabile alle elezioni comunali (e provinciali, oltre che del sindaco e del presidente della provincia) esclusivamente (art. 20, secondo comma) per ciò che concerne l'accesso ai mezzi di informazione (art. 1), del divieto di sondaggi (art. 6), "e le relative sanzioni previste dall'art. 15", oltre al regime delle "agevolazioni postali" (art. 17), delle "agevolazioni fiscali" (art. 18) e degli "interventi dei comuni" (art. 19). (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7, Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4 com. 1, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 1, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 6, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 17, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 18, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 19, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 20 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)