diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 28045 del 29/11/2016 Ud. (dep. 07/06/2017) Rv. 270077 - 01

PARTITI POLITICI | Finanziamento illecito - Elezioni comunali - Candidato alla carica di sindaco - Sanzioni penali - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270077-01

PARTITI POLITICI

Il divieto di erogare sotto qualsiasi forma finanziamenti o contributi, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari, da parte dei soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, non si applica alle erogazioni in favore dei candidati alla carica di sindaco, non essendo tale ipotesi contemplata dall'art. 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, che ha esteso l'applicabilità del predetto divieto solo ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché ai candidati alle predette cariche.

Riferimenti normativi: Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4 com. 1, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)