diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7476 del 22/05/2002 (Rv. 554617 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN GENERE | Impugnabilità autonoma condizioni e limiti - Fattispecie in tema di tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani.
Stato
decisa il 2002-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554617-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN GENERE

In tema di tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento nei termini di legge (90 giorni dalla notifica, ex art. 20 del d.P.R. 26.10.1972, n. 638) comporta l'inammissibilità della successiva opposizione al ruolo ove rivolta a far valere profili attinenti all'accertamento, essendo l'iscrizione a ruolo autonomamente impugnabile soltanto per vizi propri, mentre non ne è consentita l'impugnazione per motivi che avrebbero dovuto essere proposti contro l'avviso di accertamento (venendo, in caso contrario, ad eludersi surrettiziamente il termine per ricorrere contro tale ultimo atto).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)