Sez. 5, Sentenza n. 16747 del 24/08/2004 (Rv. 576206 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Avviso di accertamento - Ricorso all'intendente di finanza e al Ministro delle finanze - Art. 77 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Termine - Natura - Decorrenza - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui <<le controversie relative ai tributi comunali e locali..., per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza e al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorché abrogate ai sensi dell'art. 71>>), formatosi il silenzio-rigetto dopo 180 giorni, atteso che l'autorità amministrativa conserva il potere di decidere sul ricorso amministrativo anche dopo che si è reso impugnabile il suo silenzio, e dal momento che alla decorrenza di tale termine non è connesso dalla legge alcun effetto di decadenza, in armonia con quanto già disposto dall'art. 16, settimo comma, d.p.r. n. 636 del 1972 (nel testo modificato dall'art. 7 d.P.R. n. 739 del 1981), nonché con il disposto di cui all'art. 21, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992, il termine di 180 giorni non è di decadenza bensì meramente sollecitatorio dell'azione dell'amministrazione finanziaria. Ne consegue che alla scadenza del medesimo, a far data dalla presentazione del ricorso al Ministro delle finanze contro l'avviso di accertamento della Tarsu per il 1985, inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale per l'esercizio del diritto all'impugnazione, stesso termine entro il quale può essere proposto ricorso contro il silenzio rigetto dell'istanza di rimborso ex art. 16, settimo comma, d.P.R. n. 686 del 1972 (nel testo modificato dall'art. 7 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) o contro il tacito rifiuto della restituzione ex art. 21, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 77, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 628 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)