Sez. 3, Sentenza n. 6250 del 15/05/1996 Ud. (dep. 22/06/1996) Rv. 205290 - 01
Demanio | Demanio marittimo - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Occupazione del demanio marittimo - Ordinanza di sgombero e sospensione della relativa esecuzione - Irrilevanza ai fini della configurazione del reato.
Demanio
Il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. consiste nell'arbitraria occupazione del demanio marittimo e si concretizza indipendentemente dal fatto che sia stata o meno emessa dalla autorità competente l'ordinanza di sgombero (la quale, quindi, è solo un eventuale "post factum", la cui violazione peraltro integra l'ulteriore reato previsto dall'art. 1164 dello stesso cod. nav.). Consegue che l'eventuale sospensione dell'esecuzione di tale provvedimento, da parte degli organi giurisdizionali, amministrativi, è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato di cui al citato art. 1161 cod. nav., avuto riguardo, oltre tutto, alla obiettività giuridica della sospensione che è una pronuncia "rebus sic stantibus", allo stato degli atti e di natura cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)