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Sez. 3, Sentenza n. 820 del 24/11/1999 Ud. (dep. 24/01/2000) Rv. 215308 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Fascia di rispetto di trenta metri - Ordinanza di sgombero - Di beni insistenti su di essa - Reato di cui all'art. 1164 cod. nav. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215308-01

DEMANIO

Non è applicabile la fattispecie criminosa di cui all'art. 1164 cod. nav. all'ipotesi dell'inosservanza dell'ordinanza di sgombero concernente beni di proprietà privata ubicati nella fascia di rispetto di trenta metri di cui all'art. 55 cod. nav. Ciò in quanto non ricorre l'elemento oggettivo del reato di cui all'art 1164 cod. nav. costituito dal demanio marittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST., Cod. Navig. art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)