Sez. 1 - , Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018 (Rv. 651301 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Appalto di opera pubblica - Recesso unilaterale della committente - Scioglimento del contratto - Motivi del recesso - Irrilevanza - Risarcimento del danno - Applicazione dei criteri legali - Necessità - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
In tema di appalto di lavori pubblici, il recesso "ad nutum" del committente, previsto dall'art. 345 della l. n. 2248 del 1865, all. F), è espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, e avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto, a seguito del recesso esercitato dalla stazione appaltante, il diritto dell'impresa appaltatrice ad un risarcimento pari al valore delle opere eseguite, anche se contrattualmente non previste).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1671, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)