diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018 (Rv. 651301 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Appalto di opera pubblica - Recesso unilaterale della committente - Scioglimento del contratto - Motivi del recesso - Irrilevanza - Risarcimento del danno - Applicazione dei criteri legali - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651301-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

In tema di appalto di lavori pubblici, il recesso "ad nutum" del committente, previsto dall'art. 345 della l. n. 2248 del 1865, all. F), è espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia l'amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all'appalto, e avendo l'appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull'ammontare dell'utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto, a seguito del recesso esercitato dalla stazione appaltante, il diritto dell'impresa appaltatrice ad un risarcimento pari al valore delle opere eseguite, anche se contrattualmente non previste).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1671, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)