Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 03/05/2024 (Rv. 671450-02)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA' DELLA P.A. | Appalto integrato - Mancata approvazione del progetto esecutivo - Recesso dell'ente committente prima dell'inizio dei lavori - Conseguenze - Art. 140 del d.P.R. n. 145 del 1999 - Applicabilità - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA' DELLA P.A.
In tema di opere pubbliche realizzate mediante appalto integrato, il recesso dell'ente committente prima dell'inizio dei lavori, per la mancata approvazione del progetto esecutivo, esclude l'operatività della disciplina dettata dall'art. 25, comma 4, della l. n. 109 del 1994, nella parte in cui riconosce all'appaltatore l'indennizzo pari al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, essendo invece applicabile quella di cui all'art. 140, comma 7, del d.P.R. n. 145 del 1999, con conseguente diritto dell'appaltatore al pagamento di quanto previsto dal capitolato generale per l'ipotesi di recesso per ritardata consegna dei lavori.
Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25 com. 4, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 140 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)