Sez. 3 - , Ordinanza n. 25759 del 14/10/2019 (Rv. 655570 - 02)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA | Presupposti - Istanza dell'affittuario moroso - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA
Nella controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del conduttore di un contratto di affitto di fondo rustico, l'affittuario può beneficiare del termine di grazia previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che riproduce nella sostanza il testo dell'abrogato art. 46, comma 6, della l. n. 203 del 1982) alla duplice condizione che formuli in modo espresso la relativa istanza e che le sue difese non risultino incompatibili con l'affermazione dell'esistenza del contratto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11 com. 8, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)