Sez. 3, Sentenza n. 12567 del 28/05/2009 (Rv. 608541 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA | Presupposti - Istanza dell'affittuario moroso - Difesa non incompatibile con l'esistenza del contratto - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA
Nella controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del conduttore di un contratto di affitto di fondo rustico, l'affittuario può beneficiare del termine di grazia previsto dall'art. 46, comma sesto, della legge 3 maggio 1982, n. 203, alla duplice condizione che formuli in modo espresso la relativa istanza, e che le sue difese non risultino incompatibili con l'affermazione dell'esistenza del contratto. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui l'affittuario aveva contestato la natura agraria del contratto e la propria morosità).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)