Sez. 1, Sentenza n. 4782 del 09/11/1977 (Rv. 388388 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA EX LEGGE N 29 DEL 1961 - DECORRENZA DEL RELATIVO OBBLIGO - SUCCESSIONI APERTESI ANTERIORMENTE - APPLICABILITA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA EX LEGGE N 29 DEL 1961 - DECORRENZA DEL RELATIVO OBBLIGO - SUCCESSIONI APERTESI ANTERIORMENTE - APPLICABILITA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Gli interessi moratori, previsti dalle norme di cui alla legge 26 gennaio 1961 n 29 (autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n 147), sono dovuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, anche sull'imposta complementare relativa a successione apertesi in epoca anteriore. Tale principio non si traduce in una retroattiva applicazione di sanzioni a fatti illeciti in precedenza commessi, ma comporta una regolamentazione ex nunc degli effetti patrimoniali del colpevole ritardo del contribuente nel pagamento del debito tributario, e, quindi, di un comportamento in atto al momento dell'entrata in vigore delle citate norme, con la conseguenza che manifestamente non pone in contrasto le norme stesse con il precetto di cui all'art 25 secondo comma della Costituzione. (V 3182/76, mass 381965; (V 2524/76, mass n 381321).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 72, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)