Sez. 1, Sentenza n. 2524 del 07/07/1976 (Rv. 381321 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO - SUCCESSIONI APERTE ANTERIORMENTE ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO - SUCCESSIONI APERTE ANTERIORMENTE ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - APPLICABILITA.*
Gli interessi moratori sulle obbligazioni tributarie, previsti dalla legge n 29 del 1961, e dalla legge interpretativa n 147 del 1962, sono dovuti, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n 29 del 1961, anche sull'imposta complementare di successione relativa ad una successione aperta prima dell'entrata in vigore di dette leggi. Invero, il pagamento dei suddetti interessi non deriva da un fatto verificatosi anteriormente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni, ossia dall'apertura della successione, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria e cioe da un fatto che, persistendo nel momento in cui le nuove norme sono entrate in vigore, rientra nella disciplina di queste, secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo. (Conf 2865/72, mass n 360590; (Conf 2273/70, mass n 348453).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)