Sez. L, Sentenza n. 14142 del 08/07/2015 (Rv. 636075 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Contrattazione collettiva del comparto Ministeri - Retribuzione di posizione - Presupposti - Esperto Nazionale Distaccato (END) - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE
La retribuzione di posizione, componente accessoria del trattamento economico dei dirigenti, presuppone l'effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite in quanto collegata al livello di responsabilità previsto per la natura dell'incarico, all'impegno richiesto, al grado di rilevanza e alla collocazione istituzionale dell'ufficio, sicché spetta al dirigente dal momento del conferimento del primo incarico attesa la correlazione all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità. (Nella specie al ricorrente era stato attribuito il primo incarico il 27 novembre 2001 e, nel periodo relativo alla richiesta di riconoscimento della retribuzione di posizione, era stato inviato presso la Commissione Europea, come Esperto Nazionale Distaccato, senza che ciò comportasse una novazione soggettiva del rapporto, ma solo una modificazione oggettiva, sicché trovava applicazione, per il periodo interessato, l'art. 37, comma 2, nn. 5) e 6) del c.c.n.l. per il Personale Dirigente Area 1, biennio economico 1998/1999, e gli artt. da 2 a 5 del c.c.n.l. per il Personale Dirigente Area 1, biennio economico 2000/2001).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)