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Sez. 1, Sentenza n. 1376 del 18/02/1985 (Rv. 439435 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - NULLITÀ EX CAPITE IMPOTENTIAE VIRI - DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO - RISPETTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439435-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - NULLITÀ EX CAPITE IMPOTENTIAE VIRI - DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO - RISPETTO - CONDIZIONI.*

La delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, resta esclusa, ai sensi degli artt. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e 17 secondo comma della legge 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo fissato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 18 del 1982), solo nei casi di violazione del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, ovvero di statuizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Pertanto, qualora detta nullità sia stata dichiarata, su istanza della moglie, "ex capite impotentiae viri", previa sottoposizione del convenuto, comparso personalmente, a consulenza medico-legale, la delibazione medesima non può trovare ostacolo né nella circostanza che non risulti l'evocazione in giudizio del marito, stante l'indicata sua comparizione personale, né nella circostanza che detta consulenza sia stata affidata ad un solo perito, anziché a due (come disposto dal canone 1919 del codice di diritto canonico), vertendosi in tema di violazione non influente sulla regolarità del contraddittorio, né infine nel fatto che il convenuto non abbia affidato la propria difesa tecnica ad un professionista, come prescritto dal codice di rito, e che la nullità sia stata pronunciata nonostante il verificarsi di una coabitazione annuale dopo la scoperta della situazione d'impotenza, in difformità di quanto previsto dall'art. 122 cod. civ., trattandosi di divergenze fra l'ordinamento canonico e l'ordinamento italiano che non investono il suddetto limite dell'ordine pubblico. (V 5026/82, mass n 422952).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)