Sez. 1, Sentenza n. 4764 del 14/05/1999 (Rv. 526308 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - INTRASFERIBILITÀ DELL'IMPOSTA | Società di capitali - Quote - Cessione - Somme corrispondenti alla passività per I.N.V.I.M. decennale maturata prima della cessione - Obbligo di rifusione al cessionario - Assunzione - Relativo accordo - Nullità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - INTRASFERIBILITÀ DELL'IMPOSTA
L'accordo con il quale, in occasione della cessione di quote di una società di capitali, il cedente si obblighi a rifondere al cessionario le somme corrispondenti alle passività gravanti sulla società stessa per INVIM decennale maturata prima della detta cessione, non avendo come parte la società, unico soggetto passivo del tributo, non è strumento di elusione del debito fiscale su questo gravante, né determina un fenomeno traslativo che contrasti col principio costituzionale della personalità ed infungibilità del debito stesso e, pertanto, si colloca fuori dell'ambito di operatività del divieto di cui all'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, sottraendosi alla relativa sanzione di nullità.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 643 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)