Sez. 3, Sentenza n. 896 del 03/04/1970 (Rv. 346285 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONFLITTO DI INTERESSI - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE IN CONFLITTO DI INTERESSI COL RAPPRESENTATO - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER VIZI DELLA VOLONTA - DIFFERENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONFLITTO DI INTERESSI - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE IN CONFLITTO DI INTERESSI COL RAPPRESENTATO - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER VIZI DELLA VOLONTA - DIFFERENZA.*
Il termine di prescrizione dell'Azione di annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato decorre dalla data della stipulazione del negozio. Una diversa data di decorrenza e prevista dal secondo comma dell'art 1442 cod civ solo per le ipotesi di annullabilita dipendente da vizi del consenso o da incapacita legale, mentre, in ogni altro caso, come espressamente dispone il terzo comma, il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. (Conf 987-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)