Sez. 3, Sentenza n. 6542 del 28/07/1987 (Rv. 454794 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - PRINCIPIO QUAE TEMPORALIA AD AGENDUM PERPETUA SUNT AD EXCIPIENDUM - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE IN CONFLITTO DI INTERESSI COL RAPPRESENTATO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - PRINCIPIO QUAE TEMPORALIA AD AGENDUM PERPETUA SUNT AD EXCIPIENDUM - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE IN CONFLITTO DI INTERESSI COL RAPPRESENTATO.*
La disposizione dell'art. 1442, quarto comma, cod. civ., secondo cui la parte convenuta per l'esecuzione del contratto può opporne l'annullabilità anche se è prescritta l'Azione per farla valere (quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum), essendo una norma di chiusura si riferisce non solo alle due ipotesi considerate nel precedente secondo comma (annullabilità dipendente da incapacità legale o da vizio del consenso), ma anche e tutti gli "altri casi" richiamati dal terzo comma e, pertanto, deve ritenersi applicabile anche nel caso di annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato. (V 05849/80, mass n 409661, sulla prima parte; (V 00896/70, mass n 346285, sulla seconda parte; (V 3721/56, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)