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Sez. 1, Sentenza n. 1471 del 18/05/1971 (Rv. 351774 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - PICCOLO IMPRENDITORE - ARTIGIANO - ASSOGGETTABILITA AL FALLIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351774-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - PICCOLO IMPRENDITORE - ARTIGIANO - ASSOGGETTABILITA AL FALLIMENTO - CONDIZIONI.*

L'artigiano costituisce una figura giuridica a se stante nettamente distinta dalle altre categorie di imprenditori, ma cio non esclude che esplichi attivita intermediaria nella circolazione dei beni, se per l'organizzazione ed espansione dell'impresa, egli, con il lavoro proprio e dei suoi collaboratori, industrializzi la sua produzione costituendo una base di intermediazione speculatoria e facendo assurgere al suo guadagno normalmente modesto i caratteri del profitto. In tal caso, l'artigiano deve essere considerato imprenditore e soggetto alle norme della procedura concorsuale. (Conf 765'66, mass n 321533' V 1347'63).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)