Sez. 1, Sentenza n. 765 del 18/03/1966 (Rv. 321533 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - PICCOLO IMPRENDITORE - ARTIGIANO - CONDIZIONI DELL'ASSOGGETTABILITA AL FALLIMENTO COME IMPRENDITORE COMMERCIALE.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - PICCOLO IMPRENDITORE - ARTIGIANO - CONDIZIONI DELL'ASSOGGETTABILITA AL FALLIMENTO COME IMPRENDITORE COMMERCIALE.*
L'artigianato costituisce una figura giuridica a se stante, nettamente distinta dalle altre categorie di imprenditori, ma cio non esclude che l'attivita dell'artigianato, pure non avendo in se e per se natura di attivita intermediaria nella circolazione dei beni, tale natura possa acquistare per l'organizzazione e l'espansione dell'impresa, quando egli con il lavoro proprio e dei suoi collaboratori industrializzi la sua produzione, costituendo una base di intermediazione speculatoria e facendo assurgere al suo guadagno, normalmente modesto, i caratteri del profitto, nell'ipotesi che venga accertato che l'artigiano esplichi la predetta attivita, egli deve essere considerato imprenditore commerciale e soggetto alle norme della procedura concorsuale. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)