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Sez. 1, Sentenza n. 3678 del 08/06/1981 (Rv. 414312 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414312-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La sanatoria della nullita della notificazione per raggiungimento dello scopo, che si realizza, con effetto ex tunc, normalmente con la Costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di Cassazione, nel quale manca la Costituzione delle parti, in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attivita difensiva con il controricorso. (V 2066/79, mass n 398443; (V 4915/77, mass n 388517; (Conf 4177/79, mass n 400689).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)