Sez. 3, Sentenza n. 1868 del 03/03/1997 (Rv. 502743 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Inesistenza - Nullità - Criterio distintivo - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Solo la difformità della notificazione dell'atto di impugnazione dal suo modulo legale, tale da non consentire per la sua abnormità che si inserisca in alcun modo nello sviluppo del processo, ne determina per la sua inesistenza giuridica la insanabilità "ex tunc" e la impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (con l'effetto derivato della inammissibilità dell'impugnazione non riproposta nel termine utile per impugnare), cosicché, se il vizio attiene alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla e suscettibile di sanatoria quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario dell'atto, collegamento che dovrà essere valutato con un giudizio "ex ante", diretto ad accertare in astratto, se fosse ipotizzabile o meno il raggiungimento dello scopo dell'atto, nonostante il vizio della notificazione (nel caso di specie la Corte, applicando l'indicato principio, ha ritenuto viziata da nullità, sanata per effetto della tempestiva costituzione della controricorrente, la notificazione del ricorso, che era stata effettuata nel domicilio comune ad entrambi presso il procuratore sostituito in grado di appello e non presso quello successivamente costituito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)