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Sez. L, Sentenza n. 3058 del 29/02/2012 (Rv. 621114 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | CERTALEX - Opposizione a ordinanza ingiunzione - Giudizio di primo grado in tribunale - Appello - Atto introduttivo nel regime applicabile a seguito dell'art. 26 l. n. 40 del 2006 - Citazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione irritualmente effettuata con ricorso - Notificazione alla controparte dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza - Necessità - Onere di previa informazione presso la Cancelleria in ordine all'emissione del decreto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621114-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Il procedimento di secondo grado relativo all'impugnazione di una pronuncia del tribunale riguardante un'opposizione a ordinanza ingiunzione si deve svolgere, nel regime applicabile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processo ordinario, sicchè il procedimento stesso dev'essere introdotto mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso. Tuttavia, ove la parte abbia proposto l'impugnazione nella forma irrituale del ricorso, essa, per ottenere l'effetto dell'utile radicamento del contraddittorio, è tenuta a notificare tempestivamente alla controparte l'improprio atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione d'udienza, del quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere acquisire conoscenza, informandosi presso la Cancelleria, la quale non è tenuta ad alcuna comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece è previsto dalla disciplina di altri riti. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., e relativamente a fattispecie precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)