Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5826 del 10/03/2011 (Rv. 616704 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Giudizio di primo grado in tribunale - Appello - Atto introduttivo - Citazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione irritualmente effettuata con ricorso - Notificazione alla controparte dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza - Necessità - Onere di previa informazione presso la cancelleria in ordine all'emissione del decreto - Sussistenza - Mancata comparizione delle parti all'udienza - Improcedibilità ex art. 348 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Il procedimento di secondo grado relativo all'impugnazione di una pronuncia del tribunale riguardante un'opposizione ad ordinanza ingiunzione si deve svolgere, dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processo ordinario, sicchè il procedimento stesso deve essere introdotto mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso. Tuttavia, ove la parte abbia proposto l'impugnazione nella forma irrituale del ricorso, essa per ottenere l'effetto dell'utile radicamento del contraddittorio, è tenuta a notificare alla controparte l'improprio atto introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza, del quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere acquisire conoscenza, informandosi presso la Cancelleria, la quale non è tenuta ad alcuna comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece è previsto dalla disciplina di altri riti. Ne consegue che, una volta fissata l'udienza, la mancata comparizione delle parti sia nella stessa che nella successiva, nonostante l'avviso del rinvio ad entrambe, determina l'improcedibilità ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., norma di carattere generale e, dunque, anch'essa applicabile alle controversie relative alle sanzioni amministrative.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)